Confcommercio Como mette a disposizione dei propri Soci privi di sito Internet, uno spazio sul Sito dell’Associazione ove adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla legge n. 124/2017.
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 15-11-203 è stata pubblicata la Legge 27 ottobre 2023 n. 160 che delega il Governo a rivedere il sistema degli incentivi alle imprese, da un lato, attraverso la razionalizzazione dell’offerta delle agevolazioni e, dall’altro, con la redazione di un testo normativo denominato “codice degli incentivi”.
La legge prevede, inoltre, che a decorrere dalla data in cui entra in vigore, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, l’RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato) assolva per gli aiuti individuali, soggetti a registrazione da parte delle amministrazioni concedenti, all’onere pubblicitario e di trasparenza posto a loro a carico, con riferimento alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all’attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Verrà, dunque, soppressa, all’art. 1 – comma 125 quinquies della legge 4 agosto 2017 n. 124, la parte in cui testualmente si recita “a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio, oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza”.
Decadrà, pertanto, l’obbligo che impone alle imprese di pubblicare le erogazioni pubbliche loro concesse, fatti salvi gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell’acquacoltura che sottostanno ad una disciplina speciale.
Articolo 1 Comma 125 quinquies
In vigore dal 30/11/2023
Modificato da: Legge del 27/10/2023 n. 160 Articolo 8
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis.
In vigore dal 01/05/2019
Modificato da: Decreto legislativo del 30/04/2019 n. 34 Articolo 35
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.