Pellet: aliquota ridotta
Come previsto dalla Manovra 2023 per l’anno 2023 i pellet sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.
Come previsto dalla Manovra 2023 per l’anno 2023 i pellet sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.
Per il 2022 il bonus è riconosciuto nella misura del 50 per cento degli investimenti effettuati per le sole campagne pubblicitarie su giornali quotidiani/periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche. Il bonus 2022 doveva essere prenotato entro il 31 marzo 2022. Le imprese interessate dovranno ora presentare entro il 9 febbraio 2023 la dichiarazione riferita agli investimenti effettuati nell’anno 2022.
L'articolo 36 del Dlgs. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all'utilizzo dei lavoratori somministrati.
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale sono state prorogate, anche su sollecitazione della nostra Confederazione, diverse agevolazioni fiscali. Di seguito le principali misure confermate:
Il 12 gennaio 2023 è stato pubblicato il Decreto MEF del 28 dicembre 2022 che prevede nuove indicazioni tecniche in merito alla comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte o tributi tramite modello F24. Il limite massimo per la compensazione è fissato in euro 5 mila. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale,
Come previsto dal DM 27 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2023 viene prorogato il termine al 30 settembre 2023 per l’invio dei dati del 1 semestre 2023. I dati del 2 semestre 2023 potranno invece essere trasmessi entro il 31 gennaio 2024.
I compensi agli amministratori di società ed enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato, sono quindi considerati percepiti e deducibili se erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le informazioni operative con la FAQ n. 49 relativamente alla compilazione delle fatture emesse dai fornitori di esportatori abituali. La fattura emessa ad un esportatore abituale dovrà riportare nel campo Natura il codice N3.5 (non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento) ed ai fini IVA deve contenere gli estremi
Con Comunicato del 30 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione ha chiarito che in materia di stralcio delle cartelle 2000 – 2015 fino a mille euro lo stesso riguarda: esclusivamente le sanzioni e gli interessi compresi gli interessi di mora, il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso restano interamente dovuti per le violazioni
La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato il limite dei ricavi dell’anno precedente al quale è collegata la tenuta della contabilità semplificata. Per il 2023 la contabilità semplificata è consentita qualora i ricavi o comensi 2022 non siano superiori ad euro 500 mila (in precedenza euro 400 mila) per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi ed euro 800 mila (in precedenza euro 700 mila) per i soggetti esercenti altre attività.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio 2023 ha modificato le regole per l’ingresso e la permanenza nel regime forfettario a decorrere dal 2023. Il limite dei ricavi e dei compensi percepiti nell’anno precedente aumenta ad euro 85 mila.